Sez. 5, Sentenza n. 1126 del 19/01/2009 (Rv. 606490 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - TERMINI | Liquidazione in base al valore iniziale dichiarato - Rettifica del valore finale dichiarato nell'atto di acquisto del venditore - Impugnazione - Termine per la notifica dell'avviso di liquidazione - Decorrenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - DICHIARAZIONE - RETTIFICA - TERMINI
In tema di Invim, qualora l'Ufficio intenda procedere alla liquidazione dell'imposta in base al valore iniziale dichiarato in un atto di compravendita, corrispondente al valore finale accertato in riferimento all'atto di acquisto del venditore, la pendenza dell'impugnazione proposta avverso l'avviso di rettifica relativo a quest'ultimo atto comporta che il termine triennale per la notifica dell'avviso di liquidazione decorre, ai sensi dell'art.76, secondo comma, lett.b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, dalla data in cui, con il passaggio in giudicato della sentenza, si renda definitivo il valore dichiarato nell'atto di acquisto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)