Sez. 5, Sentenza n. 8998 del 16/04/2007 (Rv. 597062 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE | Termini - Impugnazione dell'avviso di liquidazione - Prescrizione decennale ex art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Decadenza triennale ex art. 76, comma secondo, lettera b) - Applicabilità - Sussistenza.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE
In tema di INVIM, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare dovuta a seguito della rettifica del valore finale dichiarato dalle parti nell'atto di trasferimento, il pagamento dev'essere richiesto entro il termine di tre anni previsto a pena di decadenza dall'art. 76, comma secondo, lettera b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, decorrente dalla data di notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del d.P.R. n. 131 cit., il quale si riferisce all'ipotesi in cui la definitività dell'accertamento consegua alla mancata impugnazione dell'atto impositivo notificato al contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)