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Sez. 3, Sentenza n. 7029 del 07/07/1999 (Rv. 528367 - 01)

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE | Divieto di pubblicità dei prodotti da fumo - Limiti - Propaganda diretta e propaganda indiretta - Distinzione - Accertamento rispettivo - Criteri.
Stato
decisa il 1999-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528367-01

COMMERCIO - INTERNO - SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'art. 8 D.L. 10 gennaio 1983, n. 4, vieta qualsiasi pubblicità dei prodotti da fumo, che, in modo diretto od indiretto, è suscettibile di produrre anche soltanto il pericolo di un effetto propagandistico che induca il pubblico all'acquisto ed al consumo di prodotti da fumo. Tuttavia, mentre nel caso di propaganda diretta l'effetto propagandistico (cioè l'evento vietato dalla legge) deve ritenersi in ogni caso sussistente, nel caso di propaganda indiretta (nella specie, vendita di capi di vestiario con il "logo" di una nota marca di sigarette) il suddetto effetto deve essere accertato in concreto, quanto meno come evento di pericolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)