Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 11/07/1990 (Rv. 468205 - 01)
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - IN GENERE - DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI PRODOTTI DA FUMO - MESSAGGI OCCULTI - ESTENSIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI.*
COMMERCIO - INTERNO - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - IN GENERE - DIVIETO DI PUBBLICITÀ DI PRODOTTI DA FUMO - MESSAGGI OCCULTI - ESTENSIONE DEL DIVIETO - CONDIZIONI.*
Sono ricomprese nel divieto di propaganda pubblicitaria dei prodotti da fumo, posto dall'art. 8 d.l. 10 gennaio 1983 n. 4 (convertito in legge 22 febbraio 1983 n. 52), le forme indirette di propaganda pubblicitaria, con le quali, attraverso la sollecitazione al consumo di un diverso prodotto, si suggerisce, per effetto riflesso, il consumo di un prodotto da fumo, pur se attuate in modo non immediatamente percettibile e mediante messaggi occulti, sempre che sussista una connessione tra l'attività pubblicitaria ed i prodotti da fumo, ed il messaggio adottato sia concretamente idoneo a determinare l'incremento del consumo del prodotto da fumo, tenuto conto anche della identità del beneficiario della propaganda e dei suoi rapporti con il soggetto che riceva profitto dallo incremento dello smercio del prodotto da fumo, della natura del bene pubblicizzato, della sua appartenenza alla serie merceologica dei prodotti da fumo ed alla misura in cui, eventualmente se ne distacchi. (nella specie, il giudice del merito aveva escluso la violazione della citata norma, con riguardo a "spot" televisivo denominato "camel trophy", diretto a pubblicizzare i viaggi organizzati da una Agenzia turistica. La suprema Corte ha ritenuto la relativa pronuncia conforme al riportato principio). (V 6547/87, mass n 454802).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/01/1983 num. 4 art. 8, Legge 22/02/1983 num. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)