Sez. 1, Sentenza n. 10027 del 14/10/1997 (Rv. 508865 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Ricorso al metodo induttivo ed alle presunzioni - Condizioni - Incompletezza, falsità o inesattezze degli elementi indicati nella dichiarazione - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamento delle imposte dirette, l'utilizzazione ex art. 39, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, da parte dell'amministrazione finanziaria, del metodo induttivo e delle presunzioni appare giustificata ogni qual volta si sia in presenza di incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione, le quali comportino una notevole alterazione delle risultanze in essa esposte.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)