Sez. 5, Sentenza n. 8687 del 04/02/2002 Ud. (dep. 06/03/2002) Rv. 221216 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Accordo subordinato alla sospensione condizionale della pena - Omessa concessione del beneficio - Illegittimità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO
In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art.599, comma 4, cod.proc.pen., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non è consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 163 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)