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Sez. 6, Sentenza n. 33951 del 08/07/2005 Ud. (dep. 22/09/2005) Rv. 232049 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - casi - benefici | Accordo subordinato alla sospensione condizionale della pena - Omessa concessione del beneficio - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232049-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - decisioni in camera di consiglio - casi - benefici

In tema di pena concordata tra le parti in sede di appello ai sensi dell'art.599, comma quarto, cod. proc. pen., nell'ipotesi che l'accordo sia subordinato alla concessione della sospensione condizionale della pena, al giudice che non ritenga concedibile il beneficio non é consentita altra via se non quella di procedere con le forme ordinarie, senza dar luogo al concordato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il giudice d'appello aveva applicato la pena concordata omettendo di dichiarare la stessa condizionalmente sospesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)