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Sez. 5, Sentenza n. 24430 del 02/10/2008 (Rv. 605207 - 01)

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO | Attività agrituristica - Configurabilità - Requisiti - Mancanza - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605207-01

IMPRESA - IMPRENDITORE - AGRICOLO

Il riconoscimento della qualità agrituristica dell'attività di "ricezione ed ospitalità" richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un "rapporto di connessione e complementarietà" con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra; con la conseguenza che non potrà essere considerata "agrituristica" un'attività di "ricezione" e di "ospitalità" svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi "agricolo" ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di "connessione e complementarietà" con l'attività agricola o, comunque, che releghi quest'ultima in posizione del tutto secondaria (nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso avverso la sentenza del giudice tributario, ha giudicato non decisiva, al fine di escludere la natura agrituristica dell'attività del contribuente, la circostanza concernente la misura, ritenuta dall'amministrazione finanziaria troppo "bassa", della percentuale di incidenza degli acquisti provenienti dall'azienda agricola rispetto a quelli provenienti da terzi).

Riferimenti normativi: Legge 05/12/1985 num. 730 art. 2, Legge 05/12/1985 num. 730 art. 4, Legge 20/02/2006 num. 96 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)