Sez. 5, Sentenza n. 27425 del 04/04/2001 Cc. (dep. 06/07/2001) Rv. 220204 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Sentenza di condanna che faccia seguito ad una sentenza di assoluzione - Nuova applicazione della misura cautelare ex art. 300, comma 5, c.p.p. e non ex art. 307, comma 2, lett. b) c.p.p. - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
Non ricorrono i presupposti del ripristino della custodia cautelare per ritenuta sussistenza del pericolo di fuga, ex art. 307, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nei confronti dell'imputato che, scarcerato per decorrenza dei termini ed assolto successivamente in primo grado, sia stato poi condannato all'esito del giudizio di appello, in quanto il disposto del predetto art. 307, comma 2, lett. b) richiede che la perdita di efficacia della misura sia dovuta esclusivamente alla decorrenza dei termini; qualora, per contro, essa consegua ad una sopravvenuta sentenza di assoluzione in primo grado, la nuova applicazione della misura deve essere disposta ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen. il quale prevedendo l'ipotesi di una sentenza di condanna che faccia seguito ad una sentenza di proscioglimento, stabilisce che possa essere adottata una nuova misura coercitiva limitatamente ai pericula libertatis di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) e c).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)