Sez. 1, Ordinanza n. 2218 del 20/04/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210428 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE | Riapplicazione nei confronti di imputato già prosciolto o assolto e poi condannato - Indicazione, nell'ordinanza, oltre che delle esigenze cautelari, anche degli specifici elementi di accusa - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - EFFETTO DELLA PRONUNCIA DI DETERMINATE SENTENZE
L'ordinanza impositiva di una misura cautelare emessa, ai sensi dell'art.300, comma 5, c.p.p., nei confronti di imputato già prosciolto o assolto in primo grado e successivamente condannato in appello per lo stesso fatto deve contenere soltanto una nuova valutazione delle esigenze cautelari e non anche l'indicazione degli specifici elementi indiziari di accusa, da ricavarsi unicamente dalla sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)