Sez. 2, Ordinanza n. 21628 del 06/10/2006 (Rv. 592565 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Azione diretta all'accertamento della qualità di erede del "de cuius" - Giudizio promosso dalla convenuta per il riconoscimento dello "status" di figlio naturale dell'erede premorto del "de cuius" - Provvedimento di sospensione del primo giudizio - Pregiudizialità necessaria - Configurabilità - Sussistenza - Presupposti - Equiparazione dei parenti naturali a quelli legittimi - Interpretazione dell'art. 565 cod. civ. - Valutazione del giudice di merito Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., è legittimo il provvedimento di sospensione necessaria del giudizio promosso dall'attore per l'accertamento della qualità di unico erede legittimo del "de cuius", avendo il giudice di merito ritenuto pregiudiziale la decisione della causa instaurata dal convenuto per il riconoscimento dello "status"" di figlio naturale dell'erede premorto del "de cuius"; è difatti legittima l'interpretazione dell'art. 565 cod.civ.al riguardo formulata dal giudice di merito che, nel determinare la portata precettiva della norma, abbia ritenuto i parenti naturali equiparati a quelli legittimi. (Nella specie, con il ricorso per cassazione era stata censurata tale interpretazione perché, tra l'altro, in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n.532/000, secondo cui dall'art. 30 Cost.non discende in maniera necessitata la parificazione ai parenti legittimi di quelli naturali; la S.C., nel formulare il principio surrichiamato, ha statuito che con la decisione di cui sopra la Corte costituzionale, nel respingere l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 565 cod. civ., aveva ritenuto legittima la prospettata interpretazione della norma, secondo cui nella previsione dei parenti dovrebbero ritenersi esclusi quelli naturali, ma non aveva in alcun modo valutato l'alternativa interpretazione della stessa norma fondata sull'inequivoco disposto dell'art. 74 cod. civ.-in base al quale sono parenti coloro che discendono dallo stesso stipite- non limitato dal dettato dell'art. 258 cod. civ., che mira ad escludere non il rapporto parentale con la famiglia del genitore ma solo che gli effetti del riconoscimento si estendano da un genitore a un altro, mentre le singole disposizioni, secondo cui i figli naturali sono equiparati a quelli legittimi, appaiono la conferma del suddetto principio, che è del resto rispondente a quelli costituzionali di uguaglianza e di difesa della filiazione naturale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 258, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)