Sez. 2, Sentenza n. 3054 del 08/07/1977 (Rv. 386618 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - VENDITA - VENDITA DI UNA CAVA - VENDITA IMMOBILIARE AD EFFETTI REALI - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DELLA CAVA NEL SUO COMPLESSO - PREZZO UNITARIO E GLOBALE - NECESSITA - VINCOLI PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLA CAVA - NATURA DI SERVITU PREDIALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE.*
MINIERE, CAVE E TORBIERE - VENDITA - VENDITA DI UNA CAVA - VENDITA IMMOBILIARE AD EFFETTI REALI - CONDIZIONI - TRASFERIMENTO DELLA CAVA NEL SUO COMPLESSO - PREZZO UNITARIO E GLOBALE - NECESSITA - VINCOLI PER LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE DELLA CAVA - NATURA DI SERVITU PREDIALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIONE.*
Il contratto di diritto privato, con il quale il proprietario di un fondo 'concedà ad altri l'estrazione di pietre e materiali presenti nel sottosuolo, va qualificato come vendita immobiliare, ad effetti reali, ove risulti che le parti abbiano preso in considerazione e voluto il trasferimento immediato e definitivo della cava nel suo complesso, con le necessarie iscrizioni censuarie e catastali, senza Determinazione della quantita o misura dei materiali da estrarre, ne fissazione di alcun termine di tempo, ma con riferimento esclusivo ad unita di superficie, e correlativa fissazione del prezzo unitario e globale. In tale situazione, infatti, non e configurabile una vendita mobiliare di massa di cose future (i materiali di escavo), la quale postula la considerazione e Determinazione della quantita o misura da estrarre, nonche del termine temporale di estrazione. Da cio consegue che, ove a quel contratto si aggiungano, in via accessoria, vincoli in favore del sottosuolo trasferito all'acquirente ed a carico del soprassuolo rimasto all'alienante (nella specie, passaggio, Esercizio di teleferica, occupazione con il materiale estratto, attingimento di acqua), al fine della migliore utilizzazione della cava alienata, tali vincoli sono qualificabili come servitu Prediali, nel concorso dei rispettivi elementi costitutivi (nella specie, servitu di passaggio, di teleferica, di occupazione di suolo, di attingimento di acqua). Consegue altresi che il contratto in questione, non essendo ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, non e suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosita sopravvenuta, ai sensi dell'art 1467 cod civ. (V 1950/75, mass n 375647; (V 1460/73, mass n 364190; (V 306/68, mass n 331242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 820, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1472, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)