Sez. 3, Sentenza n. 4736 del 30/08/1984 (Rv. 436633 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - CONCESSIONE DEL SUDDETTO TERMINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - TERMINE DI DEDUZIONE - INTEGRAZIONE DEI CAPITOLI E DELLE LISTE TESTIMONIALI - CONCESSIONE DEL SUDDETTO TERMINE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - MANCATA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO - IRRILEVANZA.*
La concessione da parte del giudice, ai sensi dell'art. 244, comma terzo, cod. proc. civ., di un termine per la formulazione delle indicazioni relative ai capitoli di prova testimoniale e alle persone da interrogare costituisce esplicazione di una facoltà meramente discrezionale che, come tale, essendo esercitata dal giudice in base ad un criterio di opportunità e di prudente apprezzamento delle esigenze istruttorie della causa, non abbisogna di essere giustificata con apposita motivazione. Pertanto, il mancato Esercizio di tale facoltà non è sindacabile in Sede di legittimità. (Conf 3345/80, mass n 407146; (Conf 2545/77, mass n 386261).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)