Sez. 1, Sentenza n. 2794 del 09/10/1971 (Rv. 353985 - 01)
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - IN GENERE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI - NOVITA- INTRINSECA - ESTREMI.*
BENI IMMATERIALI - BREVETTI (PROPRIETA INDUSTRIALE) - INVENZIONE - IN GENERE - BREVETTABILITA - CONDIZIONI - NOVITA- INTRINSECA - ESTREMI.*
E suscettibile di formare validamente oggetto di brevetto (art 2585 cod civ e art 12 del RD 29 giugno 1939, n 1127) soltanto l'invenzione che si traduca in un risultato materiale concreto ed utile, avente i requisiti della novita intrinseca ed estrinseca. La novita intrinseca ricorre quando, a parte la maggiore o minore novita del risultato, l'attivita di chi lo abbia raggiunto rivesta carattere creativo e non di semplice esecuzione o applicazione di idee rientranti nella normale e comune esperienza. (nella specie, e stata giudicata incensurabile la decisione della commissione dei ricorsi in materia di brevetti che aveva ritenuto non brevettabile un particolare confezionamento, consistente nel separare completamente tra di loro i pezzi di una tavoletta di cioccolato trattandosi di una confezione nuova di un prodotto noto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2585, Legge 29/06/1939 num. 1127 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)