Sez. 1, Sentenza n. 10560 del 23/04/2008 (Rv. 603063 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | - Giudizio di merito per il risarcimento del danno da occupazione espropriativa - Liquidazione del danno secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - Ricorso per cassazione - Prospettazione per la prima volta, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, della questione di invalidità o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, la questione di invalidità o inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità per avvenuta scadenza dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un originario accertamento del giudice di merito del verificarsi dell'occupazione espropriativa, che invece presuppone una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità ed in relazione alla quale sia stato liquidato il danno secondo il criterio riduttivo di cui all'art. 5-bis, comma 7-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 conv., con mod., nella legge 8 agosto 1992, n. 359.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)