diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15687 del 12/12/2001 (Rv. 551065 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Da occupazione illegittima per mancanza di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera - Diversità rispetto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sostituzione da parte del giudice della domanda risarcitoria da occupazione acquisitiva con quella da occupazione illegittima - Vizio di extrapetizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551065-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'occupazione espropriativa si configura come ontologicamente diversa rispetto all'occupazione illegittima, giacché quest'ultima, presupponendo la mancanza in radice della dichiarazione di pubblica utilità, esula dalla materia espropriativa, rientrando fra i comuni fatti illeciti permanenti, disciplinati dall'art. 2043 cod. civ., in cui non è ravvisabile, in capo alla P.A., l'espressione di alcuna funzione amministrativa, né l'esercizio di poteri ablativi, sicché il proprietario conserva il diritto dominicale sul fondo e, in via primaria, il potere di chiederne la restituzione, rappresentando la tutela risarcitoria soltanto l'espressione di una libera opzione del privato che rinunci ad ottenere il rilascio del bene e preferisca abbandonarlo definitivamente conseguendo in cambio la completa reintegrazione economica del pregiudizio sofferto. Ne consegue, pertanto, che, proposta dall'attore domanda di risarcimento del danno per occupazione espropriativa, incorre nel vizio di extrapetizione il giudice che sostituisca d'ufficio detta domanda con quella di risarcimento del danno da occupazione radicalmente illegittima "ab origine" a causa della mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, le due azioni essendo caratterizzate da una diversa "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 65 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)