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Sez. 1, Sentenza n. 22479 del 19/10/2006 (Rv. 592878 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione illegittima - Giudizio di merito - Qualificazione come occupazione appropriativa - Ricorso per cassazione - Specificazione del fatto costitutivo della pretesa come usurpativo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592878-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

La diversità delle fattispecie dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa comporta che l'omessa doglianza delle parti sulla qualificazione appropriativa dell'occupazione, in sede di giudizio di merito, determina l'irretrattabilità della questione per il formarsi del giudicato interno sul punto; pertanto, il ricorso per cassazione non può essere formulato sulla base di una diversa configurazione della fattispecie, in termini di occupazione usurpativa, proponendo in tal modo, al fine di sottrarsi alla prescrizione del diritto risarcitorio derivante dalla qualificazione appropriativa, questioni nuove che alterano l'oggetto sostanziale della domanda e i termini della lite e introducono un tema d'indagine e di decisione mai prima dedotto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis com. 7 n. 2 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 reiterazione 0003 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)