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Sez. 1, Sentenza n. 4298 del 12/10/1987 Cc. (dep. 13/11/1987) Rv. 177040 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - QUALIFICAZIONE DELL'ATTO - VA FATTO SULLA BASE DEL SUO CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1987-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177040-01

IMPUGNAZIONI PENALI - MEZZI DI IMPUGNAZIONE (TASSATIVITÀ) - AMMISSIBILITÀ O INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - ERRONEA INDICAZIONE DEL MEZZO DI IMPUGNAZIONE - QUALIFICAZIONE DELL'ATTO - VA FATTO SULLA BASE DEL SUO CONTENUTO.*

Nell'ipotesi di erronea indicazione del mezzo di impugnazione, compito del giudice del merito è quello di verificare se il mezzo esperito possegga o no i requisiti previsti dalla legge per il mezzo consentito. In tale accertamento della idoneità funzionale del mezzo proposto al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge, e perseguito dalla parte, per l'eliminazione del provvedimento giurisdizionale ritenuto ingiusto, quel che assume Rilevanza non è, infatti, né la qualificazione data dalla parte all'atto, né la stessa direzione della volontà del dichiarante, ma solo il contenuto sostanziale dell'atto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)