Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 26/07/2005 (Rv. 584891 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO | Necessario - Conseguenze - Legittimazione all'impugnazione della sentenza di accoglimento - Spettanza al terzo e al debitore.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - LITISCONSORZIO
Premesso che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione ed a resistervi spetta per il solo fatto di aver partecipato al giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, in caso di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal creditore nei confronti dell'atto con cui il debitore ha trasferito ad un terzo la proprietà di un bene, legittimato all'impugnazione della sentenza non è esclusivamente il terzo acquirente, in qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, ma anche il debitore, in qualità di parte necessaria del giudizio, rimasta soccombente rispetto alla sentenza che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di trasferimento, ed interessata a chiederne la cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)