Sez. 1, Sentenza n. 22520 del 28/10/2011 (Rv. 620387 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Effetti del giudicato - Dedotto e deducibile - Nozione - Fattispecie in tema di nullità del contratto.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. (In applicazione del suddetto principio, si è ritenuta l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione preclusa dal giudicato, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 cod. civ. costituito il presupposto logico-giuridico della decisione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)