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Sez. L, Sentenza n. 14535 del 16/08/2012 (Rv. 623363 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM") | Estensione oggettiva del giudicato - Dedotto e deducibile - Inclusione - Nozione - Fattispecie relativa ad eccezione di nullità contrattuale.
Stato
decisa il 2012-08-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623363-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - OGGETTIVI - DEDOTTO E DEDUCIBILE ("QUID DISPUTATUM" E "QUID DISPUTANDUM")

Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto preclusa dal giudicato l'eccezione di nullità di un contratto d'opera professionale in relazione al quale la P.A., dopo aver vanamente denunciato in primo grado il difetto della forma scritta "ad substantiam", non aveva riproposto la questione nel primo atto difensivo del giudizio di appello instaurato dalla controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)