Sez. L, Sentenza n. 15093 del 26/06/2009 (Rv. 608889 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Giudicato relativo ad una pronuncia di condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro in base ad un'interpretazione di accordo sindacale - Portata - Successivo giudizio sul termine di permanenza dei lavoratori nel posto di lavoro - Preclusione - Sussistenza - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE
Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (giudicato implicito). Ne consegue che ad una pronuncia di condanna del datore di lavoro alla reintegrazione dei lavoratori nel posto di lavoro in base all'interpretazione di un accordo aziendale - secondo la quale detto accordo obbligava la parte datoriale a far rientrare i lavoratori entro i sei mesi successivi alla fine della mobilità, senza fissare la data del rientro - qualora in quel giudizio non sia stata posta la questione del termine fino al quale sussisteva l'obbligo contrattuale del datore di lavoro di garantire la permanenza nel posto di lavoro, non può ritenersi formato il giudicato implicito sulla medesima questione, giacché la determinazione, in via di interpretazione del citato accordo, di detto termine non può considerarsi quale precedente logico essenziale e necessario della anzidetta pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)