Sez. U, Ordinanza n. 21741 del 27/08/2019 (Rv. 655036 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Integrazione della pensione di reversibilità corrisposta dalla Provincia di Bolzano ex art. 48 l.p. n. 4 del 1972 - Somme percepite indebitamente - Richiesta di rimborso di tali somme avvenuta in data successiva al 30 giugno 1998 - Azione per l'accertamento dell'illegittimità della predetta richiesta - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La controversia promossa per l'accertamento dell'illegittimità della richiesta di rimborso delle somme percepite indebitamente a titolo di integrazione della pensione di reversibilità corrisposta dalla Provincia di Bolzano, ex art. 48 della l.p. n. 4 del 1972, rientra, ove la predetta richiesta sia stata avanzata dall'Ente locale in data successiva al 30 giugno 1998, nella giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di lavoro, e non in quella di spettanza della magistratura contabile in materia pensionistica, atteso che gli emolumenti pretesi in restituzione - riconducibili ad una forma di previdenza integrativa, di tipo aziendale - non assolvono ad una funzione assistenziale, mentre la pensione che sarebbe spettata al "de cuius" all'atto del decesso rileva esclusivamente come parametro per la quantificazione del suddetto trattamento integrativo.
Riferimenti normativi: Legge Prov. 21/02/1972 num. 4 art. 48, Legge Prov. 19/05/2015 num. 6 art. 52, Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)