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Sez. U - , Sentenza n. 22807 del 20/10/2020 (Rv. 659049 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico - Domanda risarcitoria - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659049-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, della l. n. 448 del 1998, e 3, comma 2, del d.lgs. n. 252 del 2005, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 448 art. 26 com. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 3 com. 2, Legge 23/10/1992 num. 421 art. 3 com. 1 lett. V CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 art. 3, Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/05/1995 num. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)