Sez. 5 - , Sentenza n. 25092 del 27/03/2019 Ud. (dep. 05/06/2019) Rv. 276514 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE | Atti consultabili dal consulente tecnico - Criteri di individuazione - Consultazione di risultanze testimoniali acquisite dopo il conferimento dell'incarico di consulenza - Violazione della regola di "isolamento" della persona citata quale testimone - Esclusione - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - CONSULENTE TECNICO - IN GENERE
Il consulente tecnico, nell'espletamento della propria attività, può prendere visione di tutti gli atti acquisibili al fascicolo del dibattimento, anche formatisi successivamente al conferimento dell'incarico, non contrastando detta facoltà con la regola dell'"isolamento" della persona citata quale testimone, sancita dall'art. 149 disp. att. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad un procedimento per colpa medica, nel quale il giudice del dibattimento aveva sospeso l'esame dei consulenti medico-legali del pubblico ministero per consentire loro di prendere visione dei verbali di dichiarazioni testimoniali rese in precedenza dai familiari della vittima, dai quali gli esperti avevano ritratto elementi sintomatologici, rivelatisi dirimenti per la rivalutazione tecnica delle conclusioni precedentemente rassegnate).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 225, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)