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Sez. L, Sentenza n. 203 del 11/01/1984 (Rv. 432462 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - VOLONTÀ ESPRESSA NEL RICORSO DI APPELLO DI AVVALERSI DI INFORMAZIONI DI DETTI ISTITUTI - MANCANZA DI SUCCESSIVA RICHIESTA DI INTERVENUTA IN UDIENZA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI O DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI SCRITTI PROVENIENTI DAI MEDESIMI - IMPUGNAZIONE PER MANCATA ASSICURAZIONE DI PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISIZIONE DI UFFICIO DELLE INFORMAZIONI PREDETTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1984-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432462-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - VOLONTÀ ESPRESSA NEL RICORSO DI APPELLO DI AVVALERSI DI INFORMAZIONI DI DETTI ISTITUTI - MANCANZA DI SUCCESSIVA RICHIESTA DI INTERVENUTA IN UDIENZA DEI RISPETTIVI RAPPRESENTANTI O DI PRODUZIONE DI DOCUMENTI SCRITTI PROVENIENTI DAI MEDESIMI - IMPUGNAZIONE PER MANCATA ASSICURAZIONE DI PROVVEDIMENTI PER L'ACQUISIZIONE DI UFFICIO DELLE INFORMAZIONI PREDETTE - INAMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, la mera istanza della parte di volersi avvalere, in grado di appello, di informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 446 cod. proc. civ., senza che poi essa provveda a precisare l'oggetto di tali informazioni, né a far intervenire all'udienza un rappresentante di detti istituti o a produrre documenti da questi provenienti, non giustifica la doglianza della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione delle suindicate informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile in senso negativo anche per implicito. D'altronde, il mancato uso di siffatti poteri ancor meno è censurabile in Sede di legittimità quando le invocate informative tenderebbero ad acquisire elementi utilizzabili non già per il riconoscimento di una malattia professionale, bensì per lo accertamento (esulante dalla previsione dell'art. 446 citato e riservato alla scienza medica) del nesso di causalità tra detta malattia e la morte del lavoratore. (Conf 4797/83, mass n 429687 sulla prima parte; (Conf 3346/83, mass n 428240; (Conf 2260/83, mass n 427100).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)