Sez. L, Sentenza n. 2260 del 29/03/1983 (Rv. 427100 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI UN RAPPRESENTANTE DI DETTI ISTITUTI E MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI PROVENIENTI DA QUESTI ULTIMI - OMESSA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI INFORMAZIONI DEGLI STESSI ISTITUTI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - IN GENERE - PATRONATO (ISTITUTI DI) - MANCATA ATTIVAZIONE DELLA PARTE IN ORDINE ALL'INTERVENTO DI UN RAPPRESENTANTE DI DETTI ISTITUTI E MANCATA PRODUZIONE DI DOCUMENTI PROVENIENTI DA QUESTI ULTIMI - OMESSA ACQUISIZIONE D'UFFICIO DI INFORMAZIONI DEGLI STESSI ISTITUTI - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Nelle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, la mera istanza della parte di volersi avvalere, in grado di appello, di informazioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale secondo la previsione dell'art. 446 cod. proc. civ., senza che poi essa provveda a precisare l'oggetto di tali informazioni, né a far intervenire all'udienza un rappresentante di detti istituti o a produrre documenti da essi provenienti, non giustifica la doglianza della mancata adozione di provvedimenti per l'acquisizione di ufficio di dette informazioni, ciò rientrando nei poteri discrezionali del giudice del merito, in base ad una valutazione di necessità legittimamente esprimibile, in senso negativo, anche per implicito. (Conf 882/82, mass n 418732).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 446
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)