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Sez. 1, Sentenza n. 1184 del 26/03/1977 (Rv. 384850 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - MANCATO PAGAMENTO FRAUDOLENTO DELL'IMPOSTA - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO EVASO ED ALLE SANZIONI PENALI - COMMERCIANTI DI PRODOTTI PETROLIFERI - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384850-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - MANCATO PAGAMENTO FRAUDOLENTO DELL'IMPOSTA - SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL TRIBUTO EVASO ED ALLE SANZIONI PENALI - COMMERCIANTI DI PRODOTTI PETROLIFERI - ASSOGGETTAMENTO - CONDIZIONI.*

In tema di fraudolenta evasione dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui loro derivati, le norme dettate dal capo ottavo del RDL 28 febbraio 1939 n 334 (modificato con il DL 3 dicembre 1953 n 878 e con il DL 5 maggio 1957 n 271) assoggettano al pagamento del tributo, oltreche alle sanzioni penali, non solo il fabbricante o produttore, ma 'chiunquè sia autore della trasgressione, od abbia concorso nella medesima. Pertanto, e legittima la pretesa della amministrazione finanziaria, rivolta a conseguire il pagamento del tributo evaso da parte del commerciante di prodotti petroliferi, ove risulti che questi sia responsabile o corresponsabile della loro sottrazione all'imposizione, nella fase della fabbricazione o raffinazione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 13, Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23, Decreto Legge 03/12/1953 num. 878, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)