Sez. L, Sentenza n. 1380 del 04/02/1993 (Rv. 480700 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere | Opzione per la continuazione del servizio ex art. 6 D.L. n. 791 del 1981 - Termine perentorio di sei mesi - Riferimento alla data del compimento dell'età pensionabile e non a quella della decorrenza della pensione - Necessità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - In genere
Ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del D.L. 22 dicembre 1981 n. 791 convertito con legge n. 54 del 1982 - il quale dispone che l'esercizio della facoltà di opzione (per la continuazione del servizio) prevista dal primo comma deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data del conseguimento della pensione di vecchiaia - il rispetto di tale termine perentorio deve essere verificato con riguardo alla data del compimento dell'età pensionabile, che (nel concorso dei prescritti estremi di contribuzione ed assicurazione) comporta l'automatico sorgere del diritto alla pensione di vecchiaia, e non già con riguardo alla data del conseguimento della prestazione assicurativa, che (sussistendo gli ulteriori requisiti suddetti) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il soggetto ha compiuto l'età pensionabile.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)