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Sez. 3, Sentenza n. 12115 del 23/05/2006 (Rv. 589582 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso straordinario per Cassazione - Condizioni e limiti - Ricorso avverso ordinanza del giudice dell'esecuzione priva dei requisiti formali e procedurali necessari per riconoscerle natura di sentenza e non avente carattere decisorio - Inammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589582-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In tema di impugnazioni, il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, è proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi e abbiano carattere decisorio, cioè siano in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile, sulla base del citato principio, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice della esecuzione, nell'ambito di una procedura esecutiva, revocata una precedente ordinanza, aveva fissato l'udienza per la vendita dell'azienda staggita ad un prezzo superiore a quello indicato nell'ordinanza revocata; ha conclusivamente affermato la S.C. che l'ordinanza suddetta non solo era del tutto priva dei requisiti formali e procedurali necessari per riconoscerle natura di sentenza, ma, soprattutto, non aveva carattere decisorio, in quanto non definiva la controversia ma era un solo atto interlocutorio di impulso processuale nell'ambito del procedimento esecutivo: lo strumento per impugnare la predetta ordinanza non era, pertanto, il ricorso per cassazione bensì la opposizione agli atti esecutivi di cui al secondo comma dell'articolo 617 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)