Sez. L, Sentenza n. 9801 del 02/10/1998 (Rv. 519358 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - Condizioni di pericolosità ambientale in paesi stranieri per contingenze storico - politiche - Rilevanza - Fattispecie relativa a lavoratore italiano vittima di un attentato in Libia in occasione di servizio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE
Ai fini dell'operatività dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, rileva, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965, la nozione di occasione di lavoro, che si riferisce a tutte le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui l'attività produttiva si svolge, le quali rendano imminente un rischio di danno per il lavoratore, che può provenire sia dallo stesso apparato produttivo, sia da fatti e situazioni proprie del lavoratore, sia da qualsiasi situazione ricollegabile in modo diretto o indiretto allo svolgimento dell'attività lavorativa; in particolare, le condizioni di pericolosità ambientale esistenti in taluni paesi stranieri in determinate contingenze storico - politiche assumono per i lavoratori italiani all'estero la natura di rischio specifico improprio e possono quindi determinare l'indennizzabilità dei conseguenti eventi dannosi. (Nella specie un lavoratore italiano in servizio in Libia alle dipendenze di una ditta italiana era rimasto vittima di un attentato mentre tornava al "campo" dopo avere accompagnato, per servizio, una persona all'aeroporto; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, stante una serie di circostanze, il movente dell'omicidio doveva ricondursi alla situazione esistente all'epoca, di generalizzato sentimento antitaliano e di contrapposizione della Libia ai paesi occidentali, cioè a condizioni di rischio ambientale connesse all'attività esercitata in Libia dall'impresa datrice di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)