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Sez. L, Sentenza n. 4646 del 07/05/1998 (Rv. 515222 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE | Nozione - "Rischio specifico improprio" - Inclusione - Portata - Rischio connesso all'attività lavorativa ma non inerente all'attività materiale tipica - Indennizzabilità - Fattispecie relativa ad infortunio subito dal lavoratore nel recarsi a casa a recuperare un attrezzo di lavoro.
Stato
decisa il 1998-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515222-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE

La nozione di occasione di lavoro, quale requisito dell'infortunio sul lavoro indennizzabile in base alla relativa assicurazione obbligatoria, si estende al cosiddetto rischio specifico improprio, cioè al rischio che, pur non inerendo all'attività materiale tipica della specifica prestazione lavorativa, riguarda situazioni ed attività strettamente connesse alla prestazione lavorativa, anche se non realizzatesi in coincidenza di tempo e di luogo con la medesima. (Nella specie, un lavoratore edile, dopo essere giunto sul cantiere, prima dell'appello delle maestranze era tornato a casa per prendere un attrezzo di proprietà aziendale, che era necessario per la lavorazione in programma e che tuttavia egli aveva dimenticato di portare; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto indennizzabile l'infortunio in cui tale lavoratore era incorso scendendo in tali circostanze le scale della sua abitazione).

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)