Sez. L, Sentenza n. 131 del 15/01/1990 (Rv. 464808 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE ALLONTANATOSI DAL LAVORO PER LA NECESSITÀ DI SODDISFARE BISOGNI FISIOLOGICI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO OCCORSO AL LAVORATORE ALLONTANATOSI DAL LAVORO PER LA NECESSITÀ DI SODDISFARE BISOGNI FISIOLOGICI.*
L'occasione di lavoro, che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio patito dal lavoratore sussiste non solo quando sia determinata da una certa attività lavorativa che comporti un suo rischio specifico, ma anche quando si verifichi per la soddisfazione di bisogni della vita che con tale attività siano strettamente ed inevitabilmente connessi, derivando, in tal caso, la natura "professionale" del rischio, ancorché improprio, dall'inerenza di questo alla prestazione dovuta, non in via puramente accidentale o marginale, né per comportamento dettato da esigenze arbitrarie. (nella specie, sancendo tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano negato la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore durante una breve sosta dell'attività lavorativa, determinata dalla necessità di soddisfare bisogni fisiologici). (V 1745/88, mass n 457735; (V 1527/86, mass n 444895).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)