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Sez. 2, Sentenza n. 487 del 16/02/1973 (Rv. 362494 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA INCOSTITUZIONALE - DISAPPLICAZIONE D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - NUOVA DISCIPLINA - CONTROVERSIE IN CORSO - APPLICAZIONE IMMEDIATA - FATTISPECIE (PREVIDENZA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA).*
Stato
decisa il 1973-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362494-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - NORMA INCOSTITUZIONALE - DISAPPLICAZIONE D'UFFICIO - ACCOGLIMENTO PARZIALE - NUOVA DISCIPLINA - CONTROVERSIE IN CORSO - APPLICAZIONE IMMEDIATA - FATTISPECIE (PREVIDENZA - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA).*

Per gli artt 136 della Costituzione e 30 comma terzo della legge 11 marzo 1953 n 87, la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata anche d'ufficio, mentre la nuova disciplina risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma medesima e di applicazione immediata per tutte le controversie non ancora definite. (applicazione del principio in tema di pensione di invalidita a seguito della sentenza della Corte costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 con la quale e stata dichiarata la illegittimita dell'art 10, comma primo del RDL n 636 del 1939 nella parte in cui, per gli operai, il diritto alla pensione di invalidita e collegato alla riduzione delle capacita di guadagno a meno di un terzo del normale, mentre per gli impiegati e sufficiente la riduzione a meno della meta. (V 3337/72, mass n 361162).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)