Sez. 2, Sentenza n. 3337 del 06/11/1972 (Rv. 361162 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTI (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTI (ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE) - EFFETTI - RETROATTIVITA - LIMITI - FATTISPECIE IN MATERIA PREVIDENZIALE.*
La disposizione dell'art 136 della Costituzione per cui la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale (V art 30 della legge 11 marzo 1953 n 87), va interpretata nel senso che la pronuncia di incostituzionalita, mentre lascia salvi tutti gli effetti ormai prodottisi in modo definitivo in base alla norma di legge dichiarata incostituzionale, spiega invece la sua efficacia sulle situazioni giuridiche non esaurite, perche ancora suscettibili di essere diversamente regolate. Pertanto, la norma dichiarata incostituzionale deve essere disapplicata, in ogni grado e stato del giudizio ed anche di ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, della decisione della Corte costituzionale rispetto a tutti i rapporti per i quali pende controversia giudiziale, inclusi quelli precostituiti, salvo che in riferimento ad essi si siano determinate situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili. (applicazione in relazione alla sentenza costituzionale n 160 del 6 luglio 1971 che ha dichiarato la parziale illegittimita costituzionale del primo comma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, nella parte in cui richiedeva per gli operai, ai fini della pensione di invalidita, la riduzione della capacita di guadagno ad un terzo). (Conf 1287'72, mass n 357807).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)