Sez. L, Sentenza n. 1903 del 09/03/1990 (Rv. 465785 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DECESSO DEL LAVORATORE ASSICURATO - SUCCESSIONE DEGLI EREDI - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - PERSISTENZA - ESONERO DELLE SPESE E RELATIVO LIMITE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - DECESSO DEL LAVORATORE ASSICURATO - SUCCESSIONE DEGLI EREDI - NATURA PREVIDENZIALE DELLA CONTROVERSIA - PERSISTENZA - ESONERO DELLE SPESE E RELATIVO LIMITE - APPLICABILITÀ.*
Ove nelle more del giudizio, proposto dal lavoratore assicurato nei confronti dell'ente assicuratore per il conseguimento di una prestazione previdenziale, si verifichi il decesso del medesimo, il rapporto giuridico, nel quale subentra l'erede, conserva carattere e natura previdenziale con la conseguenza che, anche nei confronti dell'erede, trova applicazione il disposto dell'art. 152 cod. proc. civ., che prevede l'esonero delle spese del giudizio in caso di soccombenza del lavoratore assicurato e sempre che la lite non sia manifestamente infondata o temeraria. (V 3512/81, mass n 414118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)