diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1287 del 14/03/1978 (Rv. 390648 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - DANNI RIPORTATI IN UN INCIDENTE STRADALE DA PERSONA TRASPORTATA PER CORTESIA IN UNO DEI VEICOLI COINVOLTI - AZIONE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO EX ART 2054 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390648-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI PERSONE - DI CORTESIA O AMICHEVOLE - DANNI RIPORTATI IN UN INCIDENTE STRADALE DA PERSONA TRASPORTATA PER CORTESIA IN UNO DEI VEICOLI COINVOLTI - AZIONE DI RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO EX ART 2054 COD CIV - INAMMISSIBILITA.*

Nel caso di danni riportati in un incidente stradale, la persona trasportata a titolo di cortesia in uno dei veicoli coinvolti, per ottenerne il risarcimento puo far valere tale sua pretesa soltanto a norma dell'art 2043 cod civ contro colui, cui l'evento e imputabile. Pertanto, non essendo configurabile a termini del citato art 2043 una responsabilita per fatto altrui, come quella del proprietario del veicolo ex art 2054, terzo comma, cod civ, quest'ultimo non puo essere ritenuto responsabile, in quanto proprietario, dei danni subiti dalla persona trasportata, anche se sia provato che la circolazione del veicolo non e avvenuta contro la sua volonta. (V 2816/68, mass n 335472).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1681, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)