Sez. L, Sentenza n. 22706 del 06/11/2015 (Rv. 637878 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Personale scolastico ATA dipendente degli enti locali transitato nei ruoli del personale statale - Accordo dell'8 marzo 2002 - Profilo di coordinatore amministrativo - Inquadramento automatico - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
Il personale degli enti locali, appartenente alla ex sesta qualifica funzionale, transitato nel ruolo del personale scolastico ATA dello Stato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 non può essere automaticamente inquadrato nel superiore profilo di collaboratore amministrativo, istituito dall'art. 1, comma 1, dell'accordo dell'8 marzo 2002, poiché il comma 2 della medesima norma contrattuale condiziona il suddetto inquadramento alla definizione delle piante organiche e, dunque, alla consistenza dei posti previsti dall'Amministrazione scolastica nelle dotazioni organiche, sicché resta escluso ogni automatismo.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 2, Cod. Civ. art. 1363, Contr. Coll. 20/07/2000 art. 3, Contr. Coll. 15/03/2001 art. 18, Contr. Coll. 08/03/2002 art. 1, DM Pubblica Istruzione 05/04/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)