Sez. 1, Sentenza n. 14204 del 17/12/1999 (Rv. 532392 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco - Derivante dalla "pendenza" di una lite fra l'eletto e l'ente comunale - Rimozione - Nel caso di lite introdotta dal comune attraverso costituzione di parte civile in un giudizio penale a carico dell'eletto - Iniziativa del Comune di revoca della costituzione - Ammissibilità, rilevanza e necessità - Possibilità di riproposizione successiva della domanda in sede civile, o astratta configurabilità di un conflitto d'interessi alla base della delibera di revoca della costituzione - Rilevanza ostativa - Esclusione - Fondamento.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
In riferimento alla causa di incompatibilità a ricoprire la carica di sindaco, rappresentata, ai sensi dell'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, dalla pendenza di una lite fra l'eletto e l'ente comunale, il ricorrere della "pendenza" della lite va ravvisato tanto nell'ipotesi in cui è l'eletto ad assumere la veste di attore, sia in quella in cui a promuovere la lite sia stato invece l'ente territoriale. Da ciò consegue che la rimozione della suddetta causa d'incompatibilità, necessaria ad evitare la decadenza, possa avvenire, nel primo caso, per opera dell'"eletto", mentre nel secondo caso comporti necessariamente l'iniziativa dell'ente la quale potrà, eventualmente, essere stimolata dall'eletto attraverso gli stessi mezzi che sono a disposizione di qualsiasi convenuto (soddisfacimento della pretesa, transazione ecc.), e si esprimerà attraverso i tipici atti estintivi - del giudizio o dell'azione - che sono a disposizione di qualsiasi attore. Ciò premesso, ove vertasi nell'ipotesi in cui la lite sia stata introdotta dal comune attraverso la sua costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale pendente a carico dell'eletto, non costituiscono fattore ostativo all'incidenza e rilevanza della delibera di revoca della costituzione di parte civile in questione, né la considerazione relativa all'eventuale successiva riproponibilità dell'azione in sede civile (ed infatti, non è compito del giudice elettorale rilevare l'esistenza di mere potenzialità di future cause di pendenza di conflitto), né quella relativa alla circostanza per cui la delibera di revoca della costituzione di parte civile possa essere eventualmente inficiata da conflitto di interessi nascente dal profilo per cui lo stesso meccanismo legislativo vigente ha a comportare che la decadenza del sindaco determini altresì la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio ex art. 37 bis, legge n. 142/90 come modificato dall'art. 21 della legge n. 81/93 (posto che il giudice competente a rilevare l'esistenza di eventuali abusi e conflitti d'interesse nell'adozione di un tal tipo di delibera, non è quello dell'eleggibilità).
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)