Sez. L, Sentenza n. 3427 del 20/07/1989 (Rv. 463437 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE - TRASFORMAZIONE IN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE - TRASFORMAZIONE IN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA - AMMISSIBILITÀ.*
Il datore di lavoro, mentre non può modificare il "titolo" (giustificato motivo o giusta causa) del licenziamento già intimato, può, nella fase anteriore all'adozione del provvedimento espulsivo, qualificare diversamente la causa del suo recesso, ritenendo che i fatti inizialmente contestati, pur non modificabili nella loro oggettività, siano - alla stregua di una valutazione più meditata che tenga conto anche delle giustificazioni fornite dal lavoratore - tali da determinare il licenziamento per giusta causa, anziché per giustificato motivo come già prospettato nella lettera di contestazione degli addebiti. (V 5294/88, mass n 459958; (V 4153/86, mass n 446940).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)