diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4153 del 21/06/1986 (Rv. 446940 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER ECCESSIVA MORBILITÀ - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446940-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - PER ECCESSIVA MORBILITÀ - CONTESTAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE DELLA LEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO - AMMISSIBILITÀ.*

Il principio dell'immutabilità dei fatti posti a fondamento del licenziamento ed indicati nella motivazione dello stesso non impediscono, nel rito del lavoro, che - una volta contestato dal datore di lavoro il licenziamento per il pregiudizio derivante all'azienda dall'eccessiva frequenza dei periodi di assenza del lavoratore per malattia in riferimento all'art. 3 della legge n. 604 del 1966 - la legittimità di tale recesso sia in giudizio sostenuta dal datore di lavoro (che abbia in tale Sede specificato il numero complessivo dei giorni di assenza del lavoratore) e valutata dal giudice sotto il profilo del superamento, o meno, del comporto per sommatoria ex art. 2110 cod. civ., atteso che non vi è un mutamento del titolo del recesso, ma soltanto una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto. (V 2913/85, mass n 440664; (V 2134/84, mass n 434172).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)