Sez. 2, Sentenza n. 1434 del 18/05/1973 (Rv. 364146 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA CONSENSUALE - AMMISSIBILITA - FORMA TACITA DELL'ACCORDO - LICEITA - ESTREMI - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - MODIFICA CONSENSUALE - AMMISSIBILITA - FORMA TACITA DELL'ACCORDO - LICEITA - ESTREMI - LIMITI.*
Nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato le parti ben possono stabilire nuovi patti ed attuare consensualmente le modifiche al contenuto del rapporto che ritengono piu opportune, incidendo, di comune accordo, anche sulle mansioni attribuite e sulla retribuzione spettante nei limiti della regolamentazione collettiva eventualmente applicabile. Siffatto accordo non necessita di forme particolari, e puo essere sia espresso che tacito; tale ultima ipotesi potra riconoscersi verificata anche allorche, di fronte al mutamento stabilito dal datore di lavoro, il prestatore d'opera, anziche avvalersi della facolta di recesso, si adegui spontaneamente al mutamento stesso e continui nelle prestazioni di lavoro ed alle nuove condizioni, dimostrando inequivocabilmente di averle accettate, sempre che tali nuove condizioni non incidano sui diritti indisponibili. (Conf 263/71, mass n 349719).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)