Sez. L, Sentenza n. 510 del 27/01/1989 (Rv. 461621 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - ASSUNZIONE PER SPIRITO DI LIBERALITÀ DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AD UN EX DIPENDENTE UN TRATTAMENTO INTEGRATIVO PENSIONISTICO CON RISERVA DELLA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CONDIZIONI - NATURA - MODIFICAZIONE DEL REGIME DELLA RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - LICEITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE - ASSUNZIONE PER SPIRITO DI LIBERALITÀ DELL'OBBLIGO DI CORRISPONDERE AD UN EX DIPENDENTE UN TRATTAMENTO INTEGRATIVO PENSIONISTICO CON RISERVA DELLA FACOLTÀ DI MODIFICARE LE CONDIZIONI - NATURA - MODIFICAZIONE DEL REGIME DELLA RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE - LICEITÀ.*
Ove un istituto di credito assuma per spirito di liberalità l'Obbligo di corrispondere ad un proprio dipendente cessato dal servizio un trattamento integrativo pensionistico, espressamente riservandosi la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le condizioni inizialmente stabilite (nella specie: nel caso di comportamento immeritevole del dipendente) si ha una legittima deroga alla regola generale della irrevocabilità (unilaterale) della promessa effettuata, che può desumersi da principi generali in tema di promessa unilaterale di pagamento, nella cui nozione va ricondotto l'Obbligo di erogare la prestazione previdenziale. Ne consegue che l'istituto promittente ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni o le modalità di pagamento della prestazione suddetta e pertanto anche di modificare il regime della rivalutazione della prestazione medesima, determinata inizialmente secondo le variazioni dell'indice costo della vita, con le stesse modalità previste per il personale in quiescenza, e poi secondo i punti fissi di scala mobile valevoli indistintamente per tutti alla stregua delle Disposizioni (imperative ed espressamente inderogabili) della legge 91 del 1977. (V 3912/85, mass n 441491; (V 2444/85, mass n 440286).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)