Sez. L, Sentenza n. 4575 del 01/08/1984 (Rv. 436483 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN MISURA INADEGUATA - INTEGRAZIONE ANCHE PER LA PARTE A CARICO DEL LAVORATORE - DEBITO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - IN MISURA INADEGUATA - INTEGRAZIONE ANCHE PER LA PARTE A CARICO DEL LAVORATORE - DEBITO ESCLUSIVO DEL DATORE DI LAVORO.*
L'integrazione, anche per la parte che avrebbe dovuto essere a carico del lavoratore, dei contributi assicurativi versati in misura inadeguata (nella specie, in dipendenza della corresponsione di una retribuzione inferiore a quella spettante in corrispondenza delle mansioni effettivamente esercitate) costituisce, a norma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952 n. 218, debito esclusivo del datore di lavoro. (V 2347/82, mass n 420236; (V 1374/78, mass n 390750).*
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)