Sez. 5, Sentenza n. 16397 del 21/02/2014 Ud. (dep. 15/04/2014) Rv. 259551 - 01
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Indizio - Nozione - Distinzione della prova.
PROVE- DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In tema di valutazione probatoria, la differenza tra prova e indizio è costituita dal fatto che mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. (Nell'affermare il principio, la Corte ha anche precisato che la differenza tra indizio e prova non è data dalla tipologia del mezzo impiegato, poiché, ad esempio, la testimonianza, avendo riguardo al suo concreto contenuto, può introdurre sia una prova piena sia un indizio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)