Sez. L, Sentenza n. 10522 del 22/10/1998 (Rv. 520002 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Violazione dei criteri di scelta - Risarcimento del danno spettante al lavoratore prima della legge n. 223/1991 - Quantificazione - "Aliunde perceptum" (retribuzioni e benefici assistenziali e previdenziali) - Onere della prova - Incidenza sul datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Ai fini della quantificazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore interessato, in caso di violazione dei criteri di scelta fissati dagli accordi interconfederali sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale (nel regime legale vigente prima della legge n. 223 del 1991), costituisce onere del datore di lavoro, per poter conseguire una riduzione della somma determinata in base al tempo presumibilmente occorrente per la nuova collocazione del lavoratore sul mercato del lavoro, dimostrare le circostanze al riguardo rilevanti, e in particolare la percezione di somme in base a un nuovo rapporto di lavoro, o a benefici di natura assistenziale o previdenziale, ecc., senza che rilevi la mera deduzione dell'inerzia o negligenza del lavoratore nell'attivarsi per ottenere trattamenti di sostegno previsti dalla legge a favore dei disoccupati, salvo il caso di ingiustificato rifiuto, considerato che di norma, nelle circostanze, l'acquisizione di detti benefici consegue ad un'iniziativa congiunta del datore di lavoro, essenziale in vista del conseguimento del risultato.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)