Sez. L, Sentenza n. 9169 del 10/07/2000 (Rv. 538353 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Licenziamenti anteriori all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - Violazione dei criteri di scelta dei licenziandi - Risarcimento del danno al lavoratore pregiudicato - Attribuibilità - Determinazione - Pregiudizio patrimoniale subito fino al reperimento di altra occupazione - Inclusione - Liquidazione in via equitativa - Ammissibilità - Criteri.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
Nei licenziamenti collettivi per riduzione del personale intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 al lavoratore pregiudicato dalla violazione dei criteri di scelta dei licenziandi va riconosciuto un risarcimento del danno, comprensivo del pregiudizio patrimoniale risentito sino al momento in cui egli abbia potuto trovare un'altra occupazione, il quale è liquidabile anche in via equitativa, facendo riferimento oltre che alla paga corrisposta al momento del licenziamento, all'età dell'interessato e alle sue concrete possibilità di occupazione in relazione al mercato del lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)