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Sez. 2, Sentenza n. 1616 del 14/02/1987 (Rv. 451026 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AL PROCURATORE - PATROCINIO FUORI DEL DISTRETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DOVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - OBBLIGATORIETÀ - OMESSA ELEZIONE DEL DOMICILIO - DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIO EFFETTIVO DEL PROCURATORE - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451026-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AL PROCURATORE - PATROCINIO FUORI DEL DISTRETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DOVE HA SEDE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PROCEDENTE - OBBLIGATORIETÀ - OMESSA ELEZIONE DEL DOMICILIO - DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIO EFFETTIVO DEL PROCURATORE - VALIDITÀ.*

L'art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37 - secondo il quale i procuratori che esercitino il proprio ufficio in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale cui sono assegnati, devono, all'atto della Costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha Sede l'autorità giudiziaria procedente - mira solo a rendere più agevoli e sollecite le comunicazioni e le notificazioni degli Atti processuali al difensore e non esclude, pertanto, la validità delle notificazioni che vengano eseguite (dalla controparte che potrebbe avvalersi di siffatta disposizione) al procuratore nel suo effettivo domicilio, anziché nella cancelleria del giudice adito. (V 1292/81, mass n 411887; (V 5669/79, mass n 402268; (V 976/77, mass n 384595).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)