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Sez. 1, Sentenza n. 976 del 09/03/1977 (Rv. 384595 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AL PROCURATORE - PATROCINIO FUORI DEL DISTRETTO - OMESSA ELEZIONE DEL DOMICILIO - DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PRESSO ALTRO DOMICILIO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1977-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384595-01

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - AL PROCURATORE - PATROCINIO FUORI DEL DISTRETTO - OMESSA ELEZIONE DEL DOMICILIO - DOMICILIO PRESSO LA CANCELLERIA - COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI PRESSO ALTRO DOMICILIO - VALIDITA.*

L'art 82 del RD 22 gennaio 1934 n 37 (ordinamento della professione di avvocato e procuratore), il quale dispone che il procuratore della parte, ove eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui e assegnato, e non abbia provveduto ad eleggere domicilio nella Sede del giudice adito, deve ritenersi domiciliato presso la cancelleria di quest'ultimo, mira a rendere piu agevoli e sollecite le comunicazioni e notificazioni al difensore degli Atti processuali, ma non osta a che le medesime possano essere validamente eseguite, oltre che presso quel domicilio, anche in luogo diverso (nella specie, presso lo studio del procuratore). (V 2053/75, mass n 375772).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)