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Sez. 5, Sentenza n. 2481 del 06/02/2006 (Rv. 587407 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobile, destinato ad abitazione, non ancora iscritto in catasto - Dichiarazione dei contribuenti di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione - Trasformazione dell'immobile in ufficio dopo la compravendita - Attribuzione della rendita da parte dell'UTE - Riferimento allo stato del bene al momento dell'atto - Necessità - Fondamento - Contribuente - Onere di tempestiva comunicazione della trasformazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587407-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nell'ipotesi in cui, nell'atto di trasferimento di un immobile non ancora iscritto in catasto, le parti contraenti abbiano chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, di volersi avvalere del sistema automatico di valutazione, l'attribuzione della rendita da parte dell'UTE, nel termine, ad esso fissato dalla legge, di dieci mesi dalla presentazione della domanda di voltura, a prescindere dal momento in cui viene effettuato il sopralluogo va necessariamente riferita allo stato dell'immobile all'epoca del trasferimento, essendo questo il momento rilevante assunto dal legislatore per la determinazione del valore del bene. Pertanto, essendo legata la funzionalità della previsione ad un'attività degli Uffici tecnici erariali da esplicare entro il detto termine, dal complesso disposto normativo richiamato è enucleabile un onere, a carico del contribuente che ha dichiarato di volersi avvalere di quel particolare regime, di comunicare l'eventuale trasformazione della destinazione dell'immobile intervenuta entro il termine stesso e prima del sopralluogo tecnico dei funzionari dell'UTE, al mancato assolvimento del quale è connessa una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, di conformità della riscontrata destinazione d'uso dell'immobile a quella sussistente all'epoca della stipula dell'atto (nella specie, all'immobile acquistato dal contribuente, destinato ad abitazione al momento della compravendita, ma successivamente trasformato in ufficio, con mutamento della destinazione d'uso, l'UTE aveva attribuito, sulla base di sopralluogo tecnico eseguito nel termine dei dieci mesi, una rendita riferita allo stato del bene conseguente alla intervenuta trasformazione).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)